Ue: il divieto di indossare il simbolo religioso della croce viola la Convenzione dei diritti umani

Era attesa in Gran Bretagna e dopo circa 7 anni è arrivata: si tratta della sentenza della Corte di Strasburgo che ha dato ragione ad una dipendente della British Airways a cui l’azienda aveva vietato di portare una croce al collo, perché in contrasto con la filosofia della Compagnia impostata ad un’assoluta neutralità. Secondo i giudici è stato violato l’articolo 9 della Convenzione europea ovvero il diritto di “liberta’ di pensiero, coscienza e religione”.

 

Gabriella Ceraso ha chiesto un parere a Monica Lugato professore ordinario di Diritto internazionale alla Lumsa:

R. – E’ una pronuncia estremamente complessa, perché tanto per incominciare sono quattro casi riuniti, uno diverso dall’altro tanto per confermare che questi temi del rapporto tra il diritto di manifestare la religione, il diritto alle libertà religiosa in generale e l’organizzazione della società in ogni Stato, sono temi che presentano aspetti veramente di delicatezza estrema.

Nel caso della British Airways mi sembra che la decisione sia senz’altro condivisibile, perché questa croce che la signora riteneva di avere il diritto di portare era in realtà una croce molto discreta e quindi non poteva, obiettivamente, creare un problema.

Inoltre, l’altro dato significativo è che mi sembra che la stessa British Airways aveva modificato poi le sue regole sull’uniforme, ammettendo che i dipendenti potessero indossare simboli religiosi. Quindi, in qualche modo era tornata indietro dimostrando che si era trattato di una restrizione non proporzionata – come dice la Corte europea – al diritto di manifestare la propria religione.

 
D. – E’ quindi come dire: simboli sì, purché siano discreti …

R. – Bè, adesso questo è un dato fattuale che io ho ricavato dalla lettura della sentenza e di altri resoconti che ci sono stati. La considerazione che ha indotto la Corte europea ad ammettere la violazione dell’art. 9, è contenuta nell’articolo 9 paragrafo 2, dove cioè si dice che il diritto a manifestare le proprie convinzioni religiose può essere limitato, ma può essere limitato quando si tratta di un modo necessario per tutelare un altro interesse pubblico.

Qui il problema era l’esigenza della British Airways di trasmettere una certa immagine della Compagnia. Allora, la Corte soppesa i due interessi e dice: no, non si può considerare che un interesse di questo tipo sia motivo legittimo per restringere un diritto fondamentale, che è il diritto della persona di manifestare la propria religione.

 
D. – Questa decisione della Corte in un’Europa che più di una volta si è pronunciata, in materia di simboli religiosi, in modo limitativo, è un passo a favore, un fattore positivo, un passo controcorrente: lei come lo interpreta?

R. – Le sentenze a cui lei forse sta pensando, relative al velo islamico, in cui la Corte invece ha considerato compatibili con la Convenzione europea le restrizioni, sono state giustificate sulla base di un ragionamento specificamente legato alla condizione della Turchia. In realtà cioè sono circostanze locali del tutto speciali che hanno giustificato le sentenze della Corte nelle quali si è ammessa la restrizione all’uso di simboli religiosi.

Mi sembra invece che le sentenze di oggi, vadano nella direzione di confermare che quelle restrizioni siano ammissibili solo quando possa esserne dimostrata la necessità per proteggere interessi altrettanto fondamentali in società democratiche. La Corte fa valere molto un’analisi contestuale: non sono casi che la Corte valuta in astratto.

 
D. –La percezione che lei ha – come esperta in questo campo – è che comunque la religione sia vista come disturbo del sano e del quieto vivere?

R. – Ma, guardi, io non ho quest’impressione. Il messaggio che viene dalla sentenza è che c’è una grande attenzione al diritto alla libertà religiosa. In realtà, è una consapevolezza che questo fa parte, identifica una persona e che quindi le restrizioni a questo diritto debbano essere valutate tenendo pienamente conto del carattere fondamentale di questo diritto identitario. Però, al tempo stesso bisogna valutare queste restrizioni tenendo conto che ci sono altri diritti che possono essere messi in gioco.

 

Fonte: Radio Vaticana