LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
MINISTRORUM INSTITUTIO
DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO PP. XVI
CON LA QUALE È MODIFICATA LA COSTITUZIONE APOSTOLICA PASTOR BONUS E SI TRASFERISCE LA COMPETENZA SUI SEMINARI DALLA “CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA” ALLA “CONGREGAZIONE PER IL CLERO”
La formazione dei sacri ministri fu tra le principali preoccupazioni dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, che scrissero: «Il Concilio Ecumenico, ben consapevole che l’auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato dallo spirito di Cristo, afferma solennemente l’importanza somma della formazione sacerdotale» (Decr. Optatam totius, 1). In questo contesto, il can. 232 CIC rivendica alla Chiesa il “diritto proprio ed esclusivo” di provvedere alla formazione di coloro che sono destinati ai ministeri sacri, ciò che avviene di regola nei Seminari, una istituzione voluta dal Concilio Tridentino, il quale decretò che in tutte le diocesi venisse istituito un “Seminarium perpetuum” (Sessione XXIII [15 luglio 1563], can. XVIII), mediante il quale il Vescovo provvedesse ad «alere et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere» i candidati al Sacerdozio.
Il primo organismo a carattere universale, incaricato di provvedere alla fondazione, al governo ed all’amministrazione dei Seminari, ai quali «sono strettamente legate le sorti della Chiesa» (Leone XIII, Ep. Paternae providaeque [18 settembre 1899]: ASS 32 [1899-1900], 214), fu l’apposita Congregatio Seminariorum, istituita da Benedetto XIII con la Costituzione Creditae Nobis (9 maggio 1725: Bullarium Romanum XI, 2, pp. 409-412). Essa si estinse con l’andar del tempo e i Seminari continuarono ad essere fatti oggetto di particolari cure da parte della Santa Sede per mezzo della Sacra Congregazione del Concilio (oggi Congregazione per il Clero) od anche della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo per mezzo di quest’ultima. San Pio X, con la Costituzione apostolica Sapienti consilio (29 giugno 1908: AAS 1 [1909], 7-19), riservò la giurisdizione sui Seminari alla Sacra Congregazione Concistoriale, presso la quale venne eretto uno speciale ufficio (cfr AAS 1 [1909] 9-10, 2°, 3).
Benedetto XV, con il Motu proprio “Seminaria clericorum” (4 novembre 1915: AAS 7 [1915], 493-495), unendo l’Ufficio per i Seminari eretto presso la Sacra Congregazione Concistoriale e la Sacra Congregazione degli Studi, creò un nuovo Dicastero, che assunse il nome di Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Il Santo Padre motivò la decisione perché preoccupato del numero crescente degli affari e dell’importanza dell’ufficio: «Verum cum apud hanc Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excrevit, et Seminariorum cum maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem eorum disciplinam moderandam novum aliquod consilium inire» (AAS 7 [1915], 494).
Il nuovo Dicastero, cioè la Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, fu accolto nel Codex Iuris Canonici del 1917, al can. 256, e nel medesimo Codice la formazione dei chierici fu inserita come titolo XXI, De Seminariis, nella IV parte, De Magisterio ecclesiastico, del libro III, De rebus.
È significativo rilevare che, durante la redazione del nuovo Codice, si sia discusso circa l’opportunità di conservare la medesima disposizione, ma, alla fine, sembrò più opportuno premettere l’intera normativa, come introduzione, alla trattazione sui chierici. Quindi le norme e le direttive sui Seminari sono state inserite nel II libro, parte I, titolo III, cap. I, con l’appropriata denominazione “La formazione dei Chierici” (cfr cann. 232-264 CIC). La nuova collocazione è senza dubbio significativa e il titolo (De clericorum institutione) particolarmente appropriato, poiché comprende in tal modo la formazione integrale da impartire ai futuri ministri del Signore: formazione non solo dottrinale, ma anche umana, spirituale, ascetica, liturgica e pastorale.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda nuovamente che: «i Seminari maggiori sono necessari per la formazione sacerdotale» (Decr. Optatam totius, 4) e la formazione da impartire nel Seminario maggiore è specificamente sacerdotale, ordinata cioè, spiritualmente e pastoralmente, al ministero sacro: «L’educazione degli alunni deve tendere allo scopo di formare dei veri pastori di anime sull’esempio di Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore» (ibidem).
In questo senso: «I giovani che intendono accedere al sacerdozio siano formati ad una vita spirituale ad esso confacente e ai relativi doveri presso il Seminario maggiore durante tutto il tempo della formazione, oppure, se a giudizio del Vescovo diocesano le circostanze lo richiedono, almeno per quattro anni» (can. 235, §1 CIC).
Quindi i Seminari rientrano, secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Codice di Diritto Canonico del 1983, nell’ambito della “formazione dei Chierici”, che per essere vera ed efficace deve saldare la formazione permanente con la formazione seminaristica « …proprio perché la formazione permanente è una continuazione di quella del Seminario …», come ha affermato il mio venerato predecessore, il beato Giovanni Paolo II, nell’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis (25 marzo 1992): «La formazione permanente dei sacerdoti … è la continuazione naturale e assolutamente necessaria di quel processo di strutturazione della personalità presbiterale che si è iniziato e sviluppato in Seminario … con il cammino formativo in vista dell’Ordinazione. È di particolare importanza avvertire e rispettare l’intrinseco legame che esiste tra la formazione precedente l’ordinazione e quella successiva. Se, infatti, ci fosse una discontinuità o perfino una difformità tra queste due fasi formative, deriverebbero immediatamente gravi conseguenze sull’attività pastorale e sulla comunione fraterna tra i presbiteri, in particolare tra quelli di differente età. La formazione permanente non è una ripetizione di quella acquisita in Seminario, semplicemente riveduta o ampliata con nuovi suggerimenti applicativi. Essa si sviluppa con contenuti e soprattutto attraverso metodi relativamente nuovi, come un fatto vitale unitario che, nel suo progresso – affondando le radici nella formazione seminaristica – richiede adattamenti, aggiornamenti e modifiche, senza però subire rotture o soluzioni di continuità. E viceversa, fin dal Seminario maggiore occorre preparare la futura formazione permanente, e aprire ad essa l’animo e il desiderio dei futuri presbiteri, dimostrandone la necessità, i vantaggi e lo spirito, e assicurando le condizioni del suo realizzarsi» (n. 71: AAS 84 [1992], 782-783).
Ritengo pertanto opportuno assegnare alla Congregazione per il Clero la promozione e il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale vocazionale e la selezione dei candidati ai sacri Ordini, inclusa la loro formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale nei Seminari e negli appositi centri per i diaconi permanenti (cfr can. 236, §1° CIC), fino alla loro formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le modalità di esercizio del ministero e la loro previdenza e assistenza sociale.
Pertanto, alla luce di queste riflessioni, dopo avere esaminato con cura ogni cosa e avere richiesto il parere di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:
Art. 1
La «Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)» assume il nome di «Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)».
Art. 2
L’art. 112 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il testo seguente: «La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la promozione e l’ordinamento dell’educazione cattolica».
Art. 3
E’ abrogato l’articolo 113 della Costituzione apostolica Pastor bonus.
Art. 4
L’art. 93 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il testo seguente:
«§ 1. Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro Conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l’esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l’aiuto opportuno.
§ 2. La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri».
Art. 5
Il testo dell’art. 94 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituto con il seguente:
«§ 1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.
§ 2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell’educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l’esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.
§ 3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti».
Art. 6
La Congregazione per l’Educazione Cattolica è competente per l’ordinamento degli studi accademici di filosofia e di teologia, sentita la Congregazione per il Clero, per quanto di rispettiva competenza.
Art. 7
La Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali (cfr Motu Proprio di Pio XII, in data 4 novembre 1941) è trasferita presso la Congregazione per il Clero.
Art. 8
Per ragione di materia, il Prefetto della Congregazione per il Clero presiede ex officio la Commissione interdicasteriale permanente “Per la formazione dei candidati agli Ordini Sacri”, costituita a norma della Costituzione apostolica Pastor bonus, art. 21, §2, della quale fa parte anche il Segretario.
Art. 9
La Commissione interdicasteriale “Per una distribuzione più equa dei sacerdoti nel mondo” è soppressa.
Art.10
Il giorno dell’entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti pendenti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica sulle materie di competenza qui trasferite saranno trasmessi alla Congregazione per il Clero e da essa saranno definiti.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 16 gennaio dell’anno 2013, ottavo del Pontificato.
BENEDICTUS PP. XVI
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Fonte: Sito della Santa Sede