L’incesto dei deputati – di Gianfranco Amato

Con 366 voti favorevoli, 31 contrari e 58 astenuti è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge con in quale, tra l’altro, viene abolito il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi. Per comprendere appieno l’esatta portata di tale disposizione normativa e affrontare l’insidiosa questione delle colpe dei genitori che ricadrebbero sui figli innocenti, occorre fare tre considerazioni.

 

1) Prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento, il divieto di riconoscimento dei figli illegittimi non operava in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardavano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla poteva: l’ignoranza in cui gli stessi genitori, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subito violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.

 

2) Prima dell’approvazione del detto disegno di legge, i figli incestuosi non riconoscibili già godevano di una certa tutela, essendo loro riconosciuta l’azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti, e alla morte dei genitori avevano diritto ad un assegno vitalizio pari alla rendita della quota che sarebbe spettata loro se fossero stati riconosciuti. A causa del divieto di riconoscimento, però, questi figli non potevano assumere il cognome del genitore, non potevano essere sottoposti alla potestà di tale genitore, e non erano titolari dei diritti successori spettanti ai figli naturali, ma, come abbiamo visto, un assegno vitalizio. Attribuire questi ultimi diritti (cognome, potestà genitoriale, e successione), infatti, significava e significa riconoscere indirettamente un contesto familiare illegittimo per il nostro ordinamento giuridico e in contrasto con i principi costituzionali. Una famiglia incestuosa di fatto.

Secondo la dottrina giuridica «l’ampliamento dei diritti di figli di genitori incestuosi rischia di comportare una lettura diversa della famiglia che elimini del tutto il rilievo atavico dell’incesto», ed il «desiderio di offrire a tutti i figli, senza esclusione alcuna, la tutela massima prevista dall’ordinamento presta il fianco ad una possibile interpretazione estensiva, così da considerare “famiglia” anche quella nascente dal rapporto incestuoso, perché ciò che notoriamente e comunemente è considerato diritto fondamentale del fanciullo è il crescere in una famiglia» (Paolo Cendon, Rita Rossi, Famiglia e Persone, Utet 2008, volume I, p. 371)

 

3) Come ha giustamente evidenziato il Forum delle Associazioni Familiari in un suo comunicato del 16 giugno 2012, non può considerasi un interesse dei figli il fatto di vedere certificata e pubblicamente conclamata la propria origine incestuosa. A meno che – e qui sta il punto – non si voglia far considerare “normale” tale condizione, una normalità riconosciuta e tutelata dallo Stato, attraverso una totale parificazione coi figli legittimi. Sempre secondo la dottrina, «l’ordinamento giustamente presuppone che il mantenimento di significativi rapporti affettivi con i genitori incestuosi costituisca un pregiudizio per i minori» (Alessio Anceschi, Rapporti tra genitori e figli – profili di responsabilità, Giuffrè 2007, p.15).

E ancora la dottrina pone l’accento sugli «effetti di natura psicologica e di integrazione sociale» che possono derivare al riconoscimento pubblico di «figli che, ufficialmente e nei confronti della collettività, saranno figli del fratello o della sorella o del nonno», evidenziando che «tale realtà potrebbe avere conseguenze devastanti» (Paolo Cendon, Rita Rossi, Famiglia e Persone, Utet 2008, volume I, p. 371). Ricordiamo, poi, che il riconoscimento dei figli incestuosi, così come ora approvato dal Parlamento, potrebbe comportare anche la possibilità, seppure filtrata dal vaglio del giudice, dell’inserimento di tali figli nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore, con tutte le implicazioni ben immaginabili.

Quando uno Stato arriva a riconoscere e tutelare il frutto dell’unione di due adulti consanguinei – come è accaduto con il citato disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati – prima o poi finisce inevitabilmente per riconoscere la legittimità di tale unione. Davvero non si comprende la necessità e l’opportunità di quest’ultimo intervento legislativo del parlamento italiano. I figli incestuosi, come abbiamo visto, godevano già di tutele e di diritti sotto il profilo economico, ma non potevano essere riconosciuti, perché questo avrebbe significato inserirli anche idealmente in un contesto familiare fatto di due genitori biologici consanguinei.

Poiché i figli incestuosi non possono far parte, neppure idealmente, di un quadro e di un progetto familiare, era giusto negare loro, ad esempio, il diritto ad ottenere il cognome, il diritto ad una successione piena e la possibilità che i genitori incestuosi esercitassero su di loro la potestà genitoriale. Non si trattava di una cattiveria nei confronti di soggetti innocenti, ma di salvaguardare il concetto di famiglia ed arrestare il processo culturale che tende alla liberalizzazione dell’incesto, ovvero alla regressione dei rapporti familiari allo stato animale.

Di ciò ne erano pienamente consci, peraltro, gli stessi Padri Costituenti. Il 16 gennaio 1947, infatti, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discusse sulla condizione dei figli nati fuori del matrimonio, e in quella sede, proprio a proposito dei figli incestuosi, il costituente Senatore Umberto Merlin fu estremamente lucido: «Dire che non è logico far ricadere sui figli innocenti la colpa dei padri, è tesi bellissima, da romanzo, ma non è argomento persuasivo per il legislatore e soprattutto per il legislatore costituente, il quale deve formulare gli articoli con il cuore, sì, ma soprattutto con la ragione». Il cuore può arrivare a comprendere il desiderio di un figlio di entrare a far parte della comunione familiare con i genitori incestuosi che lo hanno generato, ma la ragione ha bene chiari i motivi per cui quel desiderio non si può realizzare, nell’interesse dello stesso figlio e della comunità sociale.

Quelle parole pronunciate nel 1947 sono ancora più vere oggi che è in atto un’evidente operazione culturale finalizzata a sovvertire la visione antropologica dell’uomo ereditata in Occidente dalla civiltà greco-romana e da quella giudaico-cristiana. Ed è con profondo rammarico che ci vediamo costretti a constatare come anche il DDL si sia perfettamente inserito nell’ambito di tale esiziale operazione.

 

Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana