Il Sommo Pontefice Leone XIII in data 16 maggio 1892 concesse all’Ordine Carmelitano, a beneficio di tutta la cristianità, l’insigne privilegio del perdono del Carmine, ossia l’indulgenza plenaria tante volte quante si visiterà – nei debiti modi – una chiesa dove è istituita la confraternita del Carmine per la festa della Madonna del Carmelo e si pregherà secondo l’intenzione dei Sommi Pontefici.
Papa Benedetto XV il 6 luglio 1920 estendeva la medesima indulgenza plenaria alle chiese od oratori del Terz’Ordine sia regolare (le congregazioni religiose aggregate o no all’Ordine) che secolare.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) ha costituito un grandissimo avvenimento di rinnovamento e di aggiornamento per tutta la Chiesa e per tutti gli aspetti della sua vita (dottrinale, liturgico, spirituale, disciplinare, organizzativo, ecc…). Anche le norme per l’acquisto delle indulgenze ne sono state coinvolte.
Il Santo Padre, papa Paolo VI, in attuazione dei Decreti Conciliari, il 1° gennaio 1965 promulgava la Costituzione Apostolica dal titolo Indulgentiarum Doctrina, per la quale tutte le indulgenze concesse in passato, venivano temporaneamente sospese fino a una nuova approvazione.
Il 29 giugno 1968 usciva il nuovo Enchiridion delle Indulgenze il quale stabiliva una nuova normativa, più rispondente alle mutate condizioni socio-culturali, per lucrare le indulgenze. Nel marzo precedente era stata comunicata all’Ordine la riconferma della concessione delle indulgenze. In base ad essa, il 16 luglio di ogni anno, dal mezzogiorno del 15 luglio alla mezzanotte del 16 luglio, oppure la domenica stabilita dal Vescovo, antecedente o seguente la festa, nelle chiese od oratori pubblici dell’Ordine si acquista una volta sola l’indulgenza plenaria del perdono del Carmine. Le norme per l’acquisito dell’indulgenza plenaria sono:
n. 1. L’Indulgenza è la remissione davanti a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
n. 3. Le indulgenze… possono sempre essere applicate ai defunti a modo di suffragio.
n. 6. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno.
n. 7. Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata (nel nostro caso la visita di una chiesa o di un oratorio dell’Ordine, N.d.R.) e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale.
n. 8. Le tre condizioni possono essere adempiute otto giorni prima od otto giorni dopo aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l’opera.
n. 10. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando un Padre nostro e un Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.
n. 16. L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre nostro e un Credo.
Fonte: Il Carmelo
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